N 29127/11210 DI REPERTORIO.
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STATUTO
DENOMINAZIONE – FINALITA’ – NATURA – SEDE – DURATA
ARTICOLO 1
1. E’ costituita l’Associazione dilettantistica sportiva denominata:
“Centro Universitario Sportivo Insubria Associazione Sportiva Dilettantistica”
ed in forma abbreviata:
“C.U.S. Insubria A.S.D.”
2. Il C.U.S. Insubria A.S.D. è un Ente Sportivo Universitario che aderisce alla federazione nazionale denominata Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) che, a sua volta, è aderente alla Federazione Internazionale dello Sport Universitario (F.I.S.U.), di cui è membro fondatore ed all’E.U.S.A. (European University Sport Association).
Il C.U.S. Insubria A.S.D. è associazione che realizza le finalità istituzionali proprie e del C.U.S.I., cui aderisce, con operatività limitata alla Regione Lombardia e partecipa alle attività nell’ambito locale, nazionale ed internazionale, ai fini della L. 28 giugno 1977 n.394, art. 2 lett. b), L. 3 agosto 1985 n. 429, art. 1 comma 3, L. 9 novembre 1990 n. 341, art. 6 lett. c), L. 2 dicembre 1991 n. 390, art. 12 lett. d) e lett. g) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il C.U.S. Insubria A.S.D. si adegua ai principi ed alla normativa del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, della L. 14 dicembre 2000 n. 376 e della L.R. Lombardia 8 ottobre 2002 n. 26, art. 8 comma 8 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il C.U.S. Insubria A.S.D. attua le sue finalità istituzionali nell’ambito dell’aggregazione universitaria delle Università di Varese, Como e Castellanza (UNIVERSITA’) sia direttamente sia, ferma restando la sua autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e patrimoniale, aderendo al C.U.S.I..
5. Il C.U.S. Insubria A.S.D., sin dal 1992 organo periferico del C.U.S.I., persona giuridica riconosciuta a norma del D.P.R. 30 aprile 1968 n. 770, nonchè Ente Nazionale di Promozione Sportiva Universitaria riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai sensi dell’art. 27 comma 2 dello Statuto C.O.N.I., ne rappresenta la continuità come Ente associativo federato nel pieno rispetto dello Statuto del C.U.S.I..
6. Il C.U.S. Insubria A.S.D. considera l’esperienza dello sport universitario continuativa ed integrativa di quella maturata nel ciclo dell’istruzione secondaria ed extrascolastica, come opportunità educativa, di impegno ed aggregazione sociale, nonchè come aspetto rilevante nelle attività culturali, formative e del tempo libero in ambito universitario e al servizio dell’intera comunità e del territorio.
7. Il C.U.S. Insubria A.S.D. si conforma allo Statuto ed ai regolamenti del C.U.S.I. e ne accetta le norme ed i diritti e doveri da essi discendenti.
Il C.U.S. Insubria A.S.D. si vincola a non svolgere attività incompatibili con lo statuto del C.U.S.I. e con le sue finalità.
ARTICOLO 2
1. Sono finalità del C.U.S. Insubria A.S.D.:
(i) la pratica, la diffusione ed il potenziamento dell’educazione fisica e dell’attività sportiva universitaria nell’ambito delle attività sportive dilettantistiche;
(ii) l’organizzazione, nell’ambito territoriale regionale, di manifestazioni sportive dilettantistiche a carattere locale, nazionale ed internazionale e la relativa partecipazione, nell’ambito del C.O.N.I., della F.I.S.U., e degli altri Enti, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1 comma 4;
(iii) la valorizzazione dello sport, collaborando con le famiglie, le istituzioni e le strutture scolastiche ed educative, a favore degli studenti, universitari e non, avuto riguardo ai portatori di handicap, nonchè del personale docente e non docente delle università;
(iv) l’organizzazione di incontri, manifestazioni ed attività sportive dilettantistiche, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici, dirigenti e studenti, di centri di formazione motoria e sportiva, nel settore dello sport per tutti e del tempo libero, d’intesa con le UNIVERSITA’, anche in collaborazione con le facoltà e i corsi di laurea di scienze motorie, gli enti locali nonchè gli enti operanti nei campi di interesse del C.U.S.I.;
(v) la realizzazione, il finanziamento e la partecipazione a progetti e a programmi di ricerca e di formazione nelle discipline attinenti lo sport, da effettuarsi d’intesa con le università, in proprio o presso istituzioni di ricerca sia pubbliche che private;
(vi) l’istituzione di assegni, di borse di studio, di contratti di tirocinio o formazione, di dottorati di ricerca e di sostegni equivalenti, nell’ambito delle discipline attinenti le attività motorie e sportive d’intesa con le UNIVERSITA’;
(vii) la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni a carattere culturale e sportivo;
(viii) l’attuazione di attività ed azioni di promozione sociale, civile, culturale, di ricerca etica, a favore dei propri associati o di terzi partecipanti, utilizzando lo sport, nonchè i principi etici che lo animano, quale elemento propulsore delle iniziative di utilità sociale.
2. Nel perseguimento delle proprie finalità l’associazione può inoltre:
(ix) acquisire, condurre in locazione e gestire strutture, aree ed impianti per l’organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidati in gestione alle UNIVERSITA’ ovvero da terzi;
(x) promuovere e attuare iniziative socio-culturali ed attività di tempo libero e ricreative in favore dei soci e dei partecipanti tesserati;
(xi) effettuare ogni altra attività, anche commerciale, connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, così come consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti;
(xii) costituire e detenere quote di società e partecipare ad enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per svolgere attività strettamente connesse con i suoi fini istituzionali.
ARTICOLO 3
1. Il C.U.S. Insubria A.S.D. è aconfessionale, apartitico e non ha scopo di lucro.
2. Il C.U.S. Insubria A.S.D. ha propria autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale ed amministrativa, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci e con divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo quanto previsto dall’art. 3 comma 2 dello statuto del C.U.S.I..
3. Il C.U.S. Insubria A.S.D. può richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, in conformità alla normativa vigente.
4. L’adesione del C.U.S. Insubria A.S.D. al C.U.S.I. comporta il suo riconoscimento ai fini sportivi.
5. Il C.U.S. Insubria A.S.D., accetta le norme e le direttive del C.O.N.I. nonchè degli statuti e Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, alle quali aderisce tramite affiliazione, recependo ed integrando con regolamenti interni le specifiche norme che fossero richieste dalle singole Federazioni, purchè non in contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti del C.U.S.I..
ARTICOLO 4
1. Il C.U.S. Insubria A.S.D. ha sede legale in Varese.
2. La durata dell’Associazione è illimitata, salvo anticipato scioglimento deliberato dall’Assemblea straordinaria. In caso di recesso o di esclusione dal C.U.S.I. l’associazione decade dal diritto di utilizzare la denominazione Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) o altra denominazione simile, affine e comunque idonea ad ingenerare confusione con quelle di Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) o Centro Universitario Sportivo (C.U.S.).
ARTICOLO 5
1. Il C.U.S. Insubria A.S.D., già organo associativo del C.U.S.I., con l’approvazione del presente statuto, è socio e federato del C.U.S.I., ai sensi degli artt. 7 e 41 comma 2 dello statuto C.U.S.I..
2. Il C.U.S. Insubria A.S.D. accetta, ad ogni effetto, per sè e per i propri soci, lo statuto, i regolamenti e tutte le delibere e le disposizioni dei competenti organi del C.U.S.I., ivi compresi gli artt. 25 lettera m), 29 e 34 dello Statuto del C.U.S.I., e si impegna ad adempiere tutti gli obblighi derivanti dalla sua qualità di socio e federato stabiliti dallo statuto e dai regolamenti C.U.S.I. e dai suoi atti deliberativi e regolamentari.
3. Il C.U.S. Insubria A.S.D. acquisisce diritti, doveri e prerogative previsti dallo Statuto del C.U.S.I. e conseguentemente:
(i) si obbliga a far osservare ai propri soci lo statuto ed i regolamenti del C.U.S.I. ed ogni atto deliberativo;
(ii) si obbliga a versare all’atto dell’adesione e successivamente ogni anno la quota annuale di affiliazione, come determinata dal Consiglio Federale del C.U.S.I..
ARTICOLO 6
1. Il C.U.S. Insubria A.S.D. può strutturare la sua organizzazione sportiva in articolazioni interne o periferiche;
2. Le articolazioni interne o periferiche, ai soli fini dell’attività sportiva, possono assumere denominazioni distintive, autorizzate dal Consiglio Direttivo del C.U.S. Insubria A.S.D., fermo restando l’unità giuridica, amministrativa e patrimoniale dell’associazione, aderente al C.U.S.I..
3. Eventuali ulteriori denominazioni connesse a diversa modalità di aggregazione universitaria, interuniversitaria e consortile, dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Assemblea Federale del C.U.S.I. ai sensi dell’art. 6, comma 3 dello statuto del C.U.S.I..
SOCI
ARTICOLO 7
1. Sono soci del C.U.S. Insubria A.S.D. le persone fisiche associate e divenute tali a seguito dell’accoglimento della domanda di iscrizione.
2. I soci si dividono in effettivi ed anziani, godono tutti gli stessi diritti, sono soggetti agli stessi obblighi e partecipano, con identiche modalità, all’attività dell’Associazione.
3. Possono essere soci effettivi tutti gli studenti che svolgono effettiva e particolare attività sportiva per il C.U.S. Insubria A.S.D. e che sono regolarmente iscritti all’UNIVERSITA’ o a Istituzioni Superiori Universitarie aventi sede in Varese e Como, in armonia con quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’art. 15 dello Statuto del C.U.S.I.. Il Regolamento di attuazione del presente statuto definisce l’ambito di applicazione di questo comma.
4. Sono soci anziani tutti coloro che, avendo cessato di appartenere alla categoria dei soci effettivi, fanno richiesta di transitare in tale categoria entro l’anno successivo all’anzidetta cessazione.
5. Per divenire socio effettivo od anziano, gli interessati devono presentare domanda secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente Statuto. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previo esame della richiesta e della eventuale documentazione.
6. La qualità di socio si perfeziona con il versamento della quota associativa annuale e l’annotazione delle sue generalità nel registro dei soci. Il domicilio dei soci, nei rapporti con l’associazione, è quello risultante dal registro dei soci.
7. La qualità di socio non è trasmissibile né per atto tra vivi né per successione a causa di morte.
ESCLUSIONE – RECESSO – DECADENZA
ARTICOLO 8
1. L’inadempimento da parte dei soci agli obblighi derivanti dal presente Statuto e l’inosservanza dei regolamenti sono causa di esclusione di diritto dal C.U.S. Insubria A.S.D..
L’esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
La decisione di esclusione di un socio ha effetto immediato ed il provvedimento dovrà, a cura del Presidente del C.U.S. Insubria A.S.D., essere notificato all’interessato, a mezzo lettera raccomandata A.R. ed essere annotato nel registro soci.
Il provvedimento può essere impugnato davanti all’Assemblea dei soci del C.U.S. Insubria A.S.D..
2. Il recesso del socio ha effetto dalla comunicazione al Consiglio Direttivo del C.U.S. Insubria A.S.D..
3. Decade dalla qualifica di socio: chi non versa per due anni consecutivi le quote associative, chi perde lo status di studente universitario senza acquisire la qualifica di socio anziano.
4. La perdita della qualifica di socio per qualsiasi motivo non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate.
TESSERATI
ARTICOLO 9
1. Tutti coloro che, secondo le finalità di cui all’Articolo 2 del presente Statuto e dell’art. 16 dello Statuto del C.U.S.I. nell’ambito delle iniziative e dei programmi di diffusione della pratica sportiva, nelle istituzioni universitarie e scolastiche, partecipano all’attività di promozione e propaganda organizzata dal C.U.S. Insubria A.S.D., sotto l’egida della Federazione, sono tesserati al C.U.S.I., sempre che rispettino le norme dello Statuto del medesimo.
2. Gli interessati devono fare richiesta di tesseramento al C.U.S. Insubria A.S.D. che provvede ad effettuare il relativo tesseramento al C.U.S.I..
3. Ai partecipanti, tesserati al C.U.S.I., sono riconosciuti i diritti previsti dall’Art. 16 dello Statuto del C.U.S.I..
ARTICOLO 10
1. I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni emanate dal C.U.S.I, anche tramite il C.U.S. Insubria A.S.D..
2. Il tesseramento al C.U.S.I. deve essere rinnovato, a pena di decadenza, all’inizio di ogni anno di attività, secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale del C.U.S.I..
ORGANI ASSOCIATIVI
ARTICOLO 11
1. Sono organi dell’associazione:
(i) l’Assemblea dei soci
(ii) il Presidente
(iii) il Consiglio Direttivo
(iv) il Collegio dei Revisori dei Conti
ASSEMBLEA
ARTICOLO 12
1. L’Assemblea è organo deliberativo del C.U.S. Insubria A.S.D. ed è composta dai soci effettivi ed anziani, risultanti dal libro soci, in regola con i pagamenti dalla quota associativa annuale.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto.
3. L’Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dall’esercizio finanziario e almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea Federale del C.U.S.I., su iniziativa del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l’ordine del giorno da pubblicarsi, almeno quindici giorni prima della data stabilita, all’albo degli affissi del C.U.S. Insubria A.S.D. e su un quotidiano locale.
4. L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria con le stesse modalità previste per l’ordinaria, ogni volta che se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente o di almeno un decimo dei soci del C.U.S. Insubria A.S.D..
5. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti; l’Assemblea costituita delibera a maggioranza semplice dei soci presenti.
6. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto; essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
ARTICOLO 13
1. Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria:
(i) l’elezione del Presidente;
(ii) l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, salvo il disposto del comma 5 dell’Articolo 16, previa determinazione del loro numero;
(iii) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
(iv) l’approvazione del conto consuntivo con l’eventuale documentazione accompagnatoria;
(v) l’approvazione dell’indirizzo programmatico dell’attività dell’associazione;
(vi) la delibera di esclusione o meno dei soci in seguito ad impugnazione del relativo provvedimento del Consiglio Direttivo;
(vii) ogni altro oggetto attinente alla gestione dell’associazione riservato dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
2. Le deliberazioni di cui ai punti (i), (ii) e (iii) del comma precedente devono essere adottate con votazione separata e segreta.
ARTICOLO 14
1. L’Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle seguenti materie:
(i) modifiche allo Statuto;
(ii) scioglimento anticipato dall’associazione e devoluzione del relativo patrimonio;
(iii) nomina e determinazione dei poteri dei liquidatori;
(iv) altre materie riservate dalla legge alla sua competenza.
PRESIDENTE
ARTICOLO 15
1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria tra i soci del C.U.S. Insubria A.S.D..
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, è membro del Consiglio Direttivo e lo presiede.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente Vicario.
4. Il Presidente non percepisce alcun compenso per l’esercizio delle sue funzioni.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 16
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo del C.U.S. Insubria A.S.D. ed è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dei fini dell’associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è competente in particolare a:
(i) nominare nel suo seno uno o più Vicepresidenti, designando il Vicepresidente Vicario e il Tesoriere nel corso della sua prima riunione;
(ii) deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sulla loro esclusione e sull’applicazione delle sanzioni;
(iii) convocare le assemblee dei soci;
(iv) approvare gli eventuali regolamenti interni;
(v) nominare i delegati che rappresentano il C.U.S. Insubria A.S.D. alle assemblee federali;
(vi) determinare la quota annuale di iscrizione dei soci;
(vii) presentare il bilancio preventivo all’Assemblea;
(viii) approvare la relazione tecnico-morale sull’attività svolta da sottoporre all’Assemblea;
(ix) redigere il conto consuntivo da sottoporre al Collegio dei Revisori ed all’Assemblea;
(x) programmare, realizzare e gestire l’attività sportiva ed istituzionale;
(xi) promuovere le azioni giudiziarie a tutela dell’ente o resistervi;
(xii) cooptare i rappresentanti nominati dai Rettori che integrano il Consiglio secondo le indicazioni del successivo comma 5;
(xiii) provvedere a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano tassativamente riservati alla competenza dell’Assemblea ai sensi degli artt. 13 e 14 del presente statuto.
3. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero variabile di membri, che sarà stabilito dall’Assemblea Ordinaria, nel rispetto del tetto minimo di 5 e massimo di 15, compresi il Presidente ed i rappresentanti delle Università di cui al successivo comma 5.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
4. possono essere componenti del Consiglio Direttivo solo i soci del C.U.S. Insubria A.S.D., eletti dall’assemblea dei soci.
5. Una percentuale di rappresentanti del personale docente e non docente non superiore al 20% del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, come determinato dall’Assemblea, è nominata direttamente dai Rettori delle Università di riferimento, di concerto tra loro, con apposito decreto.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte l’anno dal Presidente del C.U.S. Insubria A.S.D., nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, ovvero ne sia fatta richiesta scritta, con l’indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione deve essere fatta mediante avviso, contenente l’ordine del giorno, da inviarsi a tutti i Componenti almeno 3 giorni prima della data stabilita o, nei casi di urgenza, nella stessa giornata.
7. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri eletti e delibera a maggioranza di detti membri presenti.
8. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito processo verbale.
9. Il Consiglio Direttivo decade:
(xiv) a seguito di cessazione dalla carica del Presidente del C.U.S. Insubria A.S.D., per qualunque motivo;
(xv) a seguito di dimissioni contestuali, decadenza o venir meno della carica di Consigliere, per qualsiasi altra causa, della metà più uno dei componenti eletti.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ARTICOLO 17
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri, anche non soci, di cui almeno uno iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
2. I membri del Collegio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. La prima riunione successiva all’elezione, il Collegio elegge tra i suoi componenti il presidente.
4. Se necessario, i membri del Collegio venuti meno sono sostituiti nel corso della prima Assemblea utile e restano in carica fino alla fine del quadriennio.
5. I compiti, le funzioni, le prerogative ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono quelli attribuiti al Collegio Sindacale dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.
PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI
ARTICOLO 18
1. Il patrimonio del C.U.S. Insubria A.S.D. è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l’associazione sia proprietaria, nonchè da tutti gli altri valori, di qualsiasi natura, di cui abbia piena disponibilità a qualunque titolo.
ARTICOLO 19
1. Per il conseguimento delle finalità istituzionali il C.U.S. Insubria A.S.D. si avvale dei seguenti mezzi:
(i) contributi annuali versati dai soci a norma del presente statuto;
(ii) contributi previsti da leggi dello Stato e/o delle Regioni e/o Province Autonome, o concessi da altri Enti o da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, dalle Federazioni Sportive per i rispettivi sport, nonché i proventi comunque derivanti al C.U.S. Insubria A.S.D dall’esercizio delle sue attività;
(iii) le donazioni, i legati e i lasciti, i rimborsi e i proventi comunque conseguiti dalle attività;
(iv) ogni altro tipo di entrata.
2. I fondi occorrenti per l’ordinaria gestione sono depositati in c/c presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo, intestati a nome del C.U.S. Insubria A.S.D. .
Le reversali ed i mandati necessari per i prelievi e le erogazioni sono firmati dal Presidente o, in caso di necessità, dal Vicepresidente Vicario.
BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO
ARTICOLO 20
1. L’esercizio finanziario del Il C.U.S. Insubria A.S.D. comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Almeno un mese prima dall’inizio di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predispone il relativo Bilancio di Previsione.
3. Il Bilancio Consuntivo annuale, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico articolato in fonti di entrata (ricavi) e destinazioni di spesa (costi) e dalla Nota Integrativa (Relazione Finanziaria), viene integrato dalla Relazione Tecnico-Morale del Presidente e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; il Bilancio è annualmente sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
4. Le modalità e i criteri di formazione del Bilancio di Previsione e del Bilancio Consuntivo e degli eventuali documenti accompagnatori, saranno disciplinati dal regolamento di attuazione del presente Statuto, in conformità alle direttive del C.U.S.I. e alle disposizioni di legge.
5. Nel caso di Avanzo/Disavanzo di gestione il Consiglio Direttivo dovrà indicare, per l’approvazione dell’Assemblea, le modalità di utilizzo dell’Avanzo, che dovrà essere destinato a favore delle attività istituzionali, o le disponibilità finanziarie destinate alla copertura del Disavanzo negli esercizi futuri.
SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 21
1. Lo scioglimento, la cessazione o l’estinzione del C.U.S. Insubria A.S.D. sono deliberati dall’Assemblea straordinaria dei soci, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con l’attribuzione dei poteri.
2. Il patrimonio residuo alla fine della liquidazione sarà proporzionalmente devoluto: a fini sportivi ai sensi dell’art. 90, comma 18, della Legge 289/2002, a fini di utilità sociale in applicazione della legge 383/2000.
3. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 22
1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il C.U.S. Insubria A.S.D. ed il C.U.S.I., il C.U.S. Insubria A.S.D. ed altri C.U.S., tra il C.U.S. Insubria A.S.D. ed i suoi soci, ovvero tra i soci del C.U.S. Insubria A.S.D. a qualsiasi titolo, purché inerenti il rapporto federativo-associativo, ivi comprese le controversie relative all’interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti C.U.S.I., nonché le controversie di natura patrimoniale dovranno essere deferite ad un Collegio Arbitrale composto di 3 membri: i primi due designati, uno per parte, da ciascun interessato ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Varese, ai sensi dell’art. 810 comma 2 c.p.c..
2. Qualora una delle parti non provveda alla designazione del proprio arbitro, l’altra, decorso inutilmente il termine di 20 giorni dalla notificazione dell’invito, potrà chiedere la nomina al Presidente del Tribunale di Varese, ai sensi dell’art. 810 comma 2 c.p.c..
3. Il Collegio Arbitrale stabilirà la sua sede e deciderà, in via rituale, secondo diritto.
4. La domanda arbitrale sarà procedibile solo dopo che sia stato esperito il tentativo di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri del C.U.S.I..
5. Per le controversie in cui sia parte anche il C.U.S.I. si fa espresso rinvio a quanto previsto dall’art. 34 dello statuto del C.U.S.I..
ARTICOLO 23
1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi speciali in materia per la disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e per il riconoscimento della personalità giuridica.
NORMA TRANSITORIA
ARTICOLO 24
1. Coloro che all’atto dell’approvazione del presente statuto sono già soci del C.U.S.I. acquisiscono automaticamente presso il C.U.S. Insubria A.S.D. la qualità di soci effettivi o anziani secondo il presente Statuto. A tal fine il C.U.S. Insubria A.S.D. potrà procedere, previa ricognizione, all’inquadramento di tutti i propri associati nelle categorie di soci previste dal presente Statuto anche mediante regolarizzazione delle posizioni sociali pregresse.
2. Coloro che hanno ricoperto cariche o svolto particolari attività sportive universitarie in seno al C.U.S.I. ed al Il C.U.S. Insubria A.S.D. dalla data di costituzione del CUS a tutto il 2001 possono essere ammessi alla categoria di soci anziani del C.U.S. Insubria A.S.D.. Gli interessati dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo entro sei mesi dall’emanazione dello Statuto C.U.S.I.. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previo esame della richiesta e della eventuale documentazione.
NORME INTEGRATIVE ED INTERPRETATIVE
ARTICOLO 25
1. L’esclusione del socio prevista dall’art. 8, comma 1, può essere deliberata in presenza di gravi motivi, conseguentemente al mancato rispetto delle norme statutarie e dalle norme stabilite dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive e dai C.U.S.I.
2. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri previsti dell’art. 16, commi 1 e 2, ad esclusione di quelli riservati per statuto all’Assemblea dei soci.
3. I regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo entrano in vigore dalla data della delibera e devono essere ratificati dall’Assemblea dei soci nella prima riunione utile.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Meschi Eugenio

Guglielmo Piatto – Notaio (Manca la foto)