CUS INSUBRIA, CHI SIAMO
STATUTO
LO STATUTO DEL CUS INSUBRIA
TITOLO I – Natura e scopi
ARTICOLO 1
Definizione
- Il Centro Universitario Sportivo – C.U.S. (anche CUS) INSUBRIA Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.), con sede legale in VARESE è una libera associazione sportiva dilettantistica che realizza, nell’ambito territoriale di competenza e in collaborazione con l’Università dell’INSUBRIA, le finalità istituzionali proprie di FederCUSI, Federazione Italiana dello Sport Universitario, (ente sportivo universitario, ai sensi dell’art. 2, lett. b., L. 28 giugno 1977, n. 394, dell’art. 1, comma 3 L. 3 agosto 1985, n. 429, dell’art. 6, lett. c., L. 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni ed integrazioni), in conformità con la predetta normativa, in stretta attuazione dei principi dettati dalla F.I.S.U., nel rispetto dei Principi Fondamentali del C.O.N.I. e degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate vigenti. La denominazione Centro Universitario Sportivo C.U.S. INSUBRIA A.S.D. non è cedibile a terzi.
- Il C.U.S.INSUBRIA ha operatività limitata presso le Provincie dove ha sede legale l’Università degli Studi di riferimento ovvero presso le Provincie nelle quali sono presenti le sue sedi
- In deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, il C.U.S. INSUBRIA potrà richiedere l’autorizzazione al Consiglio Federale di FederCUSI di effettuare attività presso le Provincie nelle quali non siano state istituite sedi universitarie.
- Il C.U.S.INSUBRIA potrà stipulare accordi con altri C.U.S. per lo svolgimento anche congiunto di attività istituzionali di interesse comune presso il proprio territorio di competenza o presso il territorio di competenza dell’altro C.U.S..
- La perdita, per qualsiasi causa, della qualifica di federato a FederCUSI inibisce a chiunque l’utilizzo di tale denominazione e preclude, comunque, l’uso di sigle similari o affini ed idonee a creare confusione con quelle FederCUSI o C.U.S., ovvero con quella già utilizzata dalla Federazione prima della sua trasformazione (CUSI).
- Il C.U.S.INSUBRIA attua le sue finalità istituzionali nell’ambito dell’aggregazione universitaria dell’Università degli Studi dell’INSUBRIA direttamente e, ferma restando la sua autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e patrimoniale, aderendo a FederCUSI quale Federazione di servizi per la promozione della pratica sportiva universitaria e scolastica nelle diverse discipline, in armonia e coordinamento con le Federazioni Sportive e le Discipline Sportive Associate di settore e in conformità alle rispettive competenze giurisdizionali sportive.
- Il C.U.S.INSUBRIA considera l’esperienza dello sport universitario integrativa di quella maturata nel ciclo dell’istruzione secondaria ed extrascolastica, come momento di educazione, crescita, impegno ed aggregazione sociale, conformando la sua azione ai valori umani e civili al servizio delle persone e del territorio, nonché quale componente essenziale delle attività culturali, formative e di tempo libero in ambito universitario, che investono l’intero corso della vita.
- Il C.U.S. INSUBRIA si conforma allo Statuto di FederCUSI e ne accetta le norme ed i diritti e doveri da esso discendenti.
- Il C.U.S.INSUBRIA non può svolgere attività incompatibile con lo Statuto e le finalità di FederCUSI, fermo restando le rispettive competenze del CONI, delle Federazioni Sportive e delle Discipline Sportive Associate. In ogni caso le attività sportive (agonistiche e non agonistiche) didattiche e formative si svolgono in conformità agli statuti ed ai regolamenti delle singole Federazioni sportive o Discipline Sportive Associate di competenza.
ARTICOLO 2
Finalità
- Il U.S.INSUBRIA persegue le seguenti finalità in via stabile e principale:
- La promozione, l’organizzazione, la gestione, la pratica, la diffusione ed il potenziamento dell’attività sportiva dilettantistica e dell’educazione fisica universitaria da parte dei tesserati, anche attraverso la preparazione e l’assistenza agli stessi, l’attività didattica, l’attività formativa, nonché l’organizzazione di manifestazioni sportive a carattere locale, nazionale ed internazionale e la relativa partecipazione;
- la promozione di iniziative dedicate a favore di tesserati con disabilità al fine di promuoverne non solo la pratica sportiva, ma anche l’inclusione sociale e relazionale;
- la valorizzazione dello sport, collaborando con le famiglie, le istituzioni e le strutture universitarie e scolastiche, quale diritto sociale riconosciuto che impone l’istituzione e l’incremento dei servizi per la pratica dello sport da parte degli studenti e della comunità universitaria nei territori;
- la promozione della cultura, della lealtà sportiva e della salute degli atleti, contrastando ogni forma di ricorso a pratiche di doping e aderendo in maniera incondizionata alle norme sportive antidoping;
- la promozione dell’inclusione sociale nelle comunità territoriali di riferimento, al fine di sviluppare un spirito comunitario e identitario e contrastare forme di bullismo, emarginazione e discriminazione;
- la promozione e la realizzazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici, dirigenti e studenti, di centri di formazione motoria e sportiva, nel settore dello sport per tutti e del tempo libero, d’intesa con le singole Università ed in conformità con le leggi vigenti, anche in raccordo con i Dipartimenti e i Corsi di laurea di scienze motorie e con il C.O.N.I., la F.I.S.U., l’E.U.S.A., gli enti locali e gli enti operanti nei campi di interesse di FederCUSI e del C.U.S..
- il finanziamento, la partecipazione e lo svolgimento a livello locale e non di progetti e di programmi di ricerca e di formazione nelle discipline attinenti lo sport, da eseguirsi, d’intesa con l’Università di riferimento, in proprio o presso Istituzioni sia pubbliche che private di ricerca, nazionali ed estere, nell’ottica della interdisciplinarietà formativa e della integrazione Scuola-Università all’interno di un processo formativo aperto e continuo anche per il tramite della cultura sportiva;
- l’implementazione sostenibile di studi, assegni, borse, contratti di tirocinio o di formazione, dottorati di ricerca e sostegni equivalenti, nell’ambito delle discipline afferenti alle attività motorie, e in genere sportive, di tipo educazionale, scolastiche, universitarie, d’intesa con la propria Università di riferimento;
- la diffusione di attività culturali ed editoriali, anche a mezzo di apposito Centro Studi ovvero organismi similari;
- la promozione, d’intesa con le istituzioni preposte, di programmi inerenti la doppia carriera degli studenti-atleti, con l’obiettivo di uniformare la disciplina, in conformità con quanto indicato dalle linee guida UE del novembre 2012 e successive integrazioni, al fine anche di prevenire l’abbandono scolastico ed incrementare il numero di laureati nell’istruzione superiore, favorendone l’inserimento nel mondo del lavoro;
- la promozione degli obiettivi dell’Agenda 2030 e di altre linee programmatiche per lo sviluppo sostenibile, attraverso la sostenibilità energetica ed ambientale della pratica sportiva, introducendo appositi protocolli per la gestione degli impianti e delle manifestazioni e promuovendo percorsi di protezione e valorizzazione ambientale attraverso la pratica
- Quali attività secondarie e strumentali al perseguimento delle finalità di cui al primo comma, il U.S. può inoltre:
- acquisire in proprietà, in concessione, in comodato, o in locazione, ovvero in gestione aree o impianti per l’organizzazione e la pratica sportiva, di proprietà e comunque nella disponibilità delle Università o di altri enti pubblici o soggetti privati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, anche sulla base di accordi che consentano l’accesso al personale docente e non docente delle Università, nonché a terzi;
- svolgere iniziative socio-culturali ed attività di tempo libero e ricreative a favore dei tesserati;
- promuovere lo sviluppo sportivo e la formazione professionale, individuale e collettiva, nell’insegnamento e nella partecipazione alla vita universitaria con iniziative qualificate, temi e programmi scientifici e culturali per docenti, discenti ed operatori universitari e scolastici e più in generale per la società civile attenta alle problematiche universitarie e sportive;
- effettuare ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita agli Enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti, ivi comprese le attività di sponsorizzazione e promo-pubblicitarie;
- costituire o partecipare a società, fondazioni, organismi di diritto pubblico o privato, nazionali ed internazionali, che svolgono attività strettamente connesse con i propri fini statutari.
ARTICOLO 3
Natura
- Il C.U.S. INSUBRIA è un’associazione avente personalità giuridica, aconfessionale e apartitica ed è soggetta alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, nonché alle disposizioni dello Statuto di FederCUSI alla quale aderisce. Il C.U.S. ha struttura libera, autonoma, democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci e non persegue fini di lucro. È fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La titolarità dell’organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive nell’ambito delle aggregazioni di competenza, non può essere demandata ad organizzazioni o Enti diversi.
- Il C.U.S. INSUBRIA ha propria autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale ed amministrativa, rispetto a FederCUSI, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto della Federazione.
- Il C.U.S.INSUBRIA applica le norme e le direttive del O.N.I. nonché, così come previsto dallo Statuto di FederCUSI con riferimento allo svolgimento delle singole attività sportive, gli Statuti e i Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di competenza, alle quali aderisce tramite affiliazione.
ARTICOLO 4
Durata
- La durata dell’Associazione è
ARTICOLO 5
Modalità di adesione a FederCUSI
- Il C.U.S. INSUBRIA è federato a
- Il C.U.S. INSUBRIA accetta, ad ogni effetto, per sé e per i propri soci e tesserati, lo Statuto, i regolamenti e tutte le delibere e le disposizioni dei competenti organi di FederCUSI e si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla sua qualità di federato, stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti FederCUSI e dai suoi atti deliberativi e regolamen
- Il C.U.S. INSUBRIA acquisisce diritti, doveri e prerogative previsti dallo Statuto di FederCUSI e conseguentemente:
- si obbliga a far osservare ai propri soci e tesserati lo Statuto ed i regolamenti di FederCUSI ed ogni suo atto deliberativo;
- si obbliga a versare all’atto dell’adesione e successivamente ogni anno la quota annuale di affiliazione, come determinata dal Consiglio Federale di FederCUSI.
ARTICOLO 6
Strutture organizzative
- Il C.U.S. INSUBRIA può strutturare la propria organizzazione sportiva in articolazioni interne o In questo caso, conappositiregolamenti,ilC.U.S.disciplinalacostituzione,l’organizzazione, l’approvvigionamentoe la rendicontazione della gestione della cassa delleproprie articolazioni. LearticolazionidelC.U.S.nonhannoautonomiagiuridica,patrimoniale o organizzativa e operano secondo quanto disposto dagli Organi Amministrativi dell’Associazione.
- Le articolazioni interne, ai soli fini promozionali della specifica disciplina sportiva, possono aggiungere sul materiale sportivo e su altri supporti, al nome del C.U.S. INSUBRIA il riferimento alla disciplina sportiva praticata, con specifico logo, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, ferma restando l’unità giuridica, amministrativa e patrimoniale del C.U.S. INSUBRIA, aderente a FederCUSI.
TITOLO II – I Soci
ARTICOLO 7
Soci del C.U.S. INSUBRIA
- Sono soci del C.U.S. INSUBRIA le persone fisiche associate e divenute tali a seguito dell’accoglimento della domanda di iscrizione. È vietata l’associazione contemporanea a più CUS.
- I soci si dividono in effettivi ed
- I soci effettivi ed anziani godono tutti degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi obblighi. Partecipano, con identiche modalità, all’attività espletata dal C.U.S..
- Possono essere soci effettivi del C.U.S. INSUBRIA tutti gli studenti regolarmente iscritti alle Università aderenti alla R.U.I. che svolgono effettiva e particolare attività sportiva presso il medesimo C.U.S. secondo le modalità indicate nel Regolamento di attuazione dello Statuto di FederCUSI.
- Possono essere soci anziani tutti i soci che, avendo cessato di appartenere alla categoria di soci effettivi, ne facciano richiesta entro l’anno successivo all’anzidetta ces
- Per divenire socio effettivo od anziano, gli interessati dovranno presentare domanda secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dello Statuto di FederCUSI facendo espressa accettazione di tutte le disposizioni del presente Statuto e dello Statuto di FederCUSI.
- L’accoglimento delle domande di associazione non può essere subordinato al possesso di requisiti o al verificarsi di condizioni non previste dallo Statuto FederCUSI e dal regolamento di attuazione.
- L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo del U.S., previo esame della domanda e della documentazione prodotta.
- La qualità di socio viene annotata in apposito registro dei
- È sancito il divieto di associazione al C.U.S. per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti Organi di giustizia di organismi riconosciuti dal O.N.I.. È sancito il divieto di associazione per un periodo di 10 anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo dell’associazione alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine, da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. L’associazione dei soggetti di cui sopra è comunque subordinata alla esecuzione della sanzione irrogata.
ARTICOLO 8
Esclusione – recesso – decadenza
- Il grave o reiterato inadempimento da parte dei soci agli obblighi derivanti dal presente Statuto e l’inosservanza dei regolamenti sono causa di esclusione di diritto dal C.U.S. INSUBRIA. L’esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. La decisione di esclusione di un socio ha effetto immediato ed il provvedimento dovrà, a cura del Presidente del C.U.S. INSUBRIA, essere notificato all’interessato per lettera raccomandata A.R. o mezzo equivalente ed essere annotato nel registro soci. Il provvedimento può essere impugnato davanti all’Assemblea dei soci del C.U.S. INSUBRIA e secondo le ulteriori modalità di cui al successivo art. 29.
- Il recesso del socio ha effetto dalla comunicazione al Consiglio Direttivo del C.U.S.INSUBRIA.
- Decade dalla qualifica di socio: chi non versa per due anni consecutivi le quote associative, chi perde lo status di studente universitario senza acquisire la qualifica di socio an
- Le modalità di accertamento, contestazione, decisione e comunicazione dei provvedimenti di esclusione, recesso e decadenza sono disciplinati dal Regolamento di attuazione dello Statuto di FederCusi.
TITOLO III – I Tesserati
ARTICOLO 9
Definizione
- Tutti coloro che, secondo le finalità di cui all’art. 2 del presente Statuto e dell’art. 18 dello Statuto di FederCUSI, nell’ambito delle iniziative e dei programmi di diffusione della pratica sportiva, nelle istituzioni universitarie e scolastiche, partecipano alle attività di promozione e propaganda organizzate dal C.U.S.INSUBRIA, sotto l’egida della Federazione, sia come praticanti diretti dell’attività sportiva, ma anche come collaboratori amatoriali per la promozione e le iniziative del C.U.S., vengono tesserati a FederCUSI, sempre che rispettino le norme dello Statuto del medesimo.
- Gli interessati alle attività di cui al comma 1, fanno richiesta al C.U.S. INSUBRIA di essere tesserati a FederCusi.
- I soggetti non in regola con il tesseramento non possono accedere alle attività di cui al comma 1, restando ammessa la partecipazione ad attività aventi natura diversa, ove consentite e in conformità con la normativa applicabile vigente.
ARTICOLO 10
Diritti e doveri dei Tesserati
- I tesserati a FederCUSI, hanno il dovere di attenersi alle disposizioni emanate da FederCUSI, anche tramite i C.U.S. locali.
- Il tesseramento a FederCUSI deve essere rinnovato, a pena di decadenza, all’inizio di ogni anno di attività, secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale di FederCUSI.
- Tutti i tesserati, fatto salvo quanto stabilito dall’art,18 comma 3 dello Statuto Federale
hanno il diritto di eleggere un loro rappresentante effettivo ed uno supplente che parteciperà all’Assemblea Federale per l’elezione di un componente del Consiglio Federale secondo le modalità contenute nello Statuto di FederCUSI e nel relativo Regolamento di attuazione.
TITOLO IV – Organi
ARTICOLO 11
Organi del C.U.S. INSUBRIA
- Sono organi del C.U.S. INSUBRIA
- l’Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei
ARTICOLO 12
Norme in tema di Assemblea
- L’Assemblea è l’organo deliberativo del U.S. ed è composta dai soci effettivi ed anziani, risultanti dal libro soci al 31 dicembre dell’anno precedente, in regola con i pagamenti della quota associativa annuale, ed aventi diritto di voto, fatte salve le limitazioni a qualunque titolo successivamente intervenute. Ciascun socio ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.
- L’Assemblea viene convocata mediante avviso contenente l’ordine del giorno da pubblicarsi all’albo degli affissi del C.U.S. nonché ove attivo, sul sito internet del C.U.S.. È fatto obbligo di richiedere all’Università di pubblicare il medesimo avviso nel proprio albo degli affisi. La convocazione può avvenire anche tramite messaggistica elettronica o altra forma equivalente prevista dal Regolamento. La convocazione deve essere pubblicata e/o trasmessa almeno quindici giorni prima della data stabilita.
ARTICOLO 13
L’Assemblea Ordinaria
- Sono di competenza dell’Assemblea Ordinaria le seguenti materie:
- determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- elezione separata del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- elezione separata del Presidente del Collegio Revisori Conti e dei componenti effettivi e supplenti;
- approvazione annuale del Bilancio Consuntivo, della Relazione Finanziaria e della Relazione Tecnico-Morale del Presidente;
- approvazione della destinazione dell’Avanzo di gestione oppure delle modalità di copertura finanziaria del Disavanzo;
- esame di ogni altro argomento inerente la gestione riservato dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza, o sottoposto al suo esame dall’organo amministrativo.
- L’elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con votazione segreta.
- L’Assemblea ordinaria deve tenersi almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, su convocazione del Presidente del C.U.S. previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce l’ordine del giorno.
- L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti; l’Assemblea costituita delibera a maggioranza semplice dei soci presenti.
ARTICOLO 14
L’Assemblea Straordinaria
- Sono di competenza dell’Assemblea Straordinaria le seguenti materie:
- modifiche dello Statuto approvata a maggioranza dei votanti ove siano presenti almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione;
- revoca degli organi o di singoli componenti in presenza di motivi gravi, sulla base di mozione di sfiducia approvata a maggioranza dei soci aventi diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione, ad esclusione dei soggetti per i quali è proposta la revoca che non possono partecipare al voto;
- scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione e liquidazione della stessa, conseguente nomina dei liquidatori, determinazione dei poteri loro attribuiti e devoluzione del patrimonio secondo lo Statuto e le leggi vigenti, approvata con una maggioranza di almeno i 4/5 dei soci aventi diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione;
- elezione degli Organi Direttivi nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri;
- elezione di singoli Consiglieri in sostituzione di Consiglieri dimissionari o decaduti o cessati purché il loro numero nel totale non comporti la decadenza dell’intero organo;
- elezione di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che per qualsiasi causa abbiano cessato l’incarico prima della scadenza del termine;
- Per l’elezione di cui al precedente comma 1, lett. d), e), f) l’Assemblea è validamente costituita e delibera con i quorum previsti per l’Assemblea ordinaria.
- L’Assemblea Straordinaria è convocata con le medesime modalità dell’Assemblea ordinaria, ovvero ove ne faccia richiesta il 50% degli aventi diritto al voto, per trattare e deliberare sugli argomenti previsti dal precedente comma 1.
ARTICOLO 15
Disciplina generale delle cariche elettive
- Le cariche elettive hanno durata quadriennale, coincidente con il quadriennio I.S.U; le elezioni degli organi amministrativi e di controllo si svolgono entro il termine massimo del 30 aprile dell’anno successivo alla celebrazione dei giochi mondiali universitari estivi.
- Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. Sono comunque consentiti i rimborsi spese e le eventuali indennità di valore esiguo, ove previste dalla vigente normativa in materia di attività sportiva dilettantistica, deliberate dal Consiglio Direttivo
- Possono essere eletti o nominati negli organi statutari del U.S. i soggetti che siano in possesso dei requisiti e per i quali non sussistano le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità di seguito previste. Il Presidente del C.U.S. non può svolgere più di tre mandati.
- Gli organi collegiali del C.U.S. possono avvalersi di strumenti elettronici per la partecipazione alle adunanze e per le votazioni che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.
- ll Regolamento elettorale disciplina le procedure di voto in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la segretezza, l’effettività e la trasparenza nel rispetto delle regoleperlaspecificavotazioneedinconformitàalladisciplinastabilitadallaGiuntadel C.O.N.I..Leassembleeelettivesisvolgonotuttein
ARTICOLO 16
Eleggibilità, rieleggibilità e candidature
- I componenti degli organi elettivi e di nomina, assembleari e monocratici, devono possedere i requisiti generali di cui all’art. 5, comma 3, lettere b) e c) e comma 4 dello statuto del O.N.I..
- Le candidature devono essere presentate 35 giorni prima dell’Assemblea elettiva; le candidature devono essere individuali e non si possono presentare candidature a più Le modalità di presentazione, accettazione e integrazione delle informazioni delle candidature alle cariche elettive sono indicate nel Regolamento di attuazione dello Statuto FedrCUSI che disciplina altresì le modalità di pubblicazione, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea elettiva. Avverso l’ammissione o l’esclusione delle candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che ne abbiano interesse innanzi al Consiglio Direttivo entro sette giorni dalla pubblicazione, a pena di inammissibilità.
ARTICOLO 17
Ineleggibilità
- Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione del C.U.S.INSUBRIA.
- Sono ineleggibili quanti, al momento della candidatura abbiano controversie giudiziarie contro FederCUSI,il C.U.S.INSUBRIA, il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I..
- Sono, altresì, ineleggibili coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l’organo nel quale sono stati eletti o
- La causa sopravvenuta di ineleggibilità comporta la
ARTICOLO 18
Incompatibilità
- Le cariche elettive del C.U.S. INSUBRIA sono incompatibili con quelle di Presidente nazionale o di componente degli Organi di Giustizia di FederCusi.
- La carica di presidente del C.U.S. è incompatibile con quella di Delegato Regionale e delegato Provinciale del territorio di competenza.
- La carica di componente di un organo del C.U.S. federato è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva all’interno del rispettivo C.U.S..
- In ipotesi di incompatibilità, l’opzione deve essere comunicata al Consiglio Federale, ovvero al Consiglio Direttivo, ovvero ad entrambi a seconda delle cariche tra le quali sussiste incompatibilità, entro trenta giorni naturali e consecutivi dal verificarsi dell’incompatibilità che si ha al momento della proclamazione dell’elezione o della nomina. Decorso inutilmente il termine, il soggetto incompatibile si intende decaduto dalla carica acquisita
- Al fine di evitare l’insorgenza di conflitto di interessi, i Soci effettivi ed anziani che risultino essere dipendenti del U.S., fino al perdurare del rapporto, sono incompatibili con le cariche elettive del C.U.S.
- Analogamente, sono incompatibili con le cariche elettive, fino al perdurare del rapporto con il C.U.S., i Soci effettivi ed Anziani con i quali siano in corso rapporti di lavoro sportivo, ovvero altre forme di collaborazione continuativa soggetta a remunerazione che costituiscono fonte prevalente di sostentamento. Gli interessati a tal fine producono con cadenza annuale apposita autocertificazione per attestare la insussistenza della predetta causa di sospensione.
- Qualora si realizzi una situazione di conflitto d’interessi limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
ARTICOLO 19
Il Presidente
- Il Presidente è eletto tra i soci del U.S. INSUBRIA.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale, dirige l’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, può assumere impegni di spesa e disporre pagamenti nei limiti di quanto previsto dall’art. 20, comma 2 f), rendicontando gli impegni assunti e le spese eseguite in occasione della prima adunanza utile del Consiglio Direttivo e svolge le attività di cui al successivo art. 26.
- In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente Vicario.
- Il Presidente può adottare provvedimenti di materia amministrativa relativi alla realizzazione di progetti e di attività di gestione del Centro, che comportino l’effettuazione di spese già previste nel bilancio di previsione, secondo i programmi approvati dal Consiglio Diret
- Il Presidente, nei casi di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo, è tenuto alla convocazione dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche e continua ad esercitare l’ordinaria amministrazione, fino al rinnovo.
- Il Presidente non percepisce alcun compenso per l’esercizio delle sue funzioni, salvo il rimborso delle spese sostenute nell’adempimento del mandato e le eventuali indennità di valore esiguo fissate dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 20
Il Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo del C.U.S. INSUBRIA ed è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dei fini dell’associazione.
- Il Consiglio Direttivo è competente in particolare a:
- nominare nel suo seno uno o più Vicepresidenti, designando il Vicepresidente Vicario e il Tesoriere nel corso della sua prima riunione;
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sulla loro esclusione e sull’applicazione delle sanzioni;
- indire l’Assemblea dei soci che sarà convocata dal Presidente;
- indire l’Assemblea dei tesserati FederCUSI di propria competenza, che sarà convocata dal Presidente, per gli adempimenti di cui all’art. 10, comma 3;
- approvare i Regolamenti del C.U.S. nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di FederCUSI;
- approvare il bilancio preventivo, dettagliando le voci di spesa, aggregato per categorie merceologiche omogenee;
- predisporre entro il 30 marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti ed all’Assemblea dei Soci che lo dovrà approvare entro il successivo 30 aprile;
- determinare la quota associativa annuale;
- approvare la relazione tecnico-morale sull’attività svolta da sottoporre all’Assemblea;
- programmare, realizzare e gestire l’attività sportiva ed istituzionale;
- promuovere le azioni giudiziarie a tutela dell’ente o resistervi;
- provvedere a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano tassativamente riservati alla competenza dell’Assemblea ai sensi del presente Sta
- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti che sarà stabilito dall’Assemblea Ordinaria variabile da non meno di 5 a non più di 15 componenti compreso il Presidente e i componenti di diritto di cui al successivo comma 4.
- Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo:
- un rappresentante indicato dal Rettore, per i Consigli composti da 5 componenti fino ad un massimo di 7 componenti;
- due rappresentanti indicati dal Rettore, per i Consigli composti da più di 7 componenti fino ad un massimo di 11 componenti;
- tre rappresentanti indicati dal Rettore, per i Consigli composti da più di 11 compo
- Salvo quanto previsto dal precedente comma 4, possono essere componenti del Consiglio Direttivo solo i soci del C.U.S. eletti dall’Assemblea.
- Nel Consiglio Direttivo deve essere garantita una rappresentanza di genere diverso non inferiore al 20% dei componenti eletti.
- Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 15, comma 3, i membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
- Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte l’anno dal Presidente del C.U.S. nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, ovvero ne sia fatta richiesta scritta, con l’indicazione delle materie da trattare, da almeno due quinti dei suoi componenti.
- La convocazione deve essere fatta mediante avviso, contenente l’ordine del giorno, da inviarsi a tutti i componenti almeno 3 prima della data stabilita o, nei casi di urgenza, nella stessa giornata.
- Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri eletti e delibera a maggioranza di detti membri presenti.
- Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito processo
- Il Consiglio Direttivo decade:
- a seguito di cessazione dalla carica del Presidente del C.U.S., per qualunque motivo;
- quando la metà più uno dei suoi componenti presenta dimissioni nella medesima data, decade o viene meno dalla carica per qualsiasi altra causa.
- L’incarico di componente del Consiglio Direttivo è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute nell’adempimento del mandato e le eventuali indennità di valore esiguo fissate dal Consiglio medesimo.
- È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
ARTICOLO 21
Il Collegio dei Revisori
- Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 componenti, soci e non soci, eletti dall’Assemblea.
- Il Presidente, eletto con votazione separata dall’Assemblea, deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali. L’Assemblea elegge altri due componenti effettivi e due supplenti di cui almeno uno in possesso dei medesimi requisiti richiesti per lo svolgimento delle funzioni di Presidente.
- La carica di componente del Collegio è incompatibile con qualunque altra carica associativa nell’ambito del C.U.S.INSUBRIA.
- Il Collegio dura in carica 4
- In caso di dimissioni, decadenza revoca o sopravvenuto impedimento definitivo del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Componente effettivo, in possesso dei requisiti richiesti per svolgere le funzioni di Presidente, che a parità di requisiti abbia ottenuto il maggior numero di voti, ovvero, in difetto, dal Componente supplente in possesso dei medesimi requisiti che ha maturato un maggior numero di voti, ovvero, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità dell’esercizio dell’attività professionale così come risulta dal relativo Albo. Il Presidente del C.U.S. provvede entro i successivi sessanta giorni alla convocazione di una Assemblea avente all’Ordine del giorno l’elezione del Presidente del Collegio che si dovrà tenere entro i successivi trenta giorni. In caso di dimissioni, decadenza revoca o sopravvenuto impedimento definitivo degli altri Componenti del Collegio questi sono surrogati dai componenti supplenti. Il Presidente del C.U.S. entro novanta giorni convoca un’Assemblea per la surroga dei componenti cessati e temporaneamente sostituiti da quelli supplenti. Il Presidente e i componenti entrati in carica a seguito di quanto al presente comma esercitano il mandato per la durata del mandato dei soggetti cessati.
- Il Presidente del Collegio dei Revisori deve essere invitato a tutte le riunioni dl Consiglio Direttivo ed a tutte le adunanze dell’Assemblea, pena la nullità delle deliberazioni assunte. L’invito deve contenere il medesimo contenuto di quello formulato nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
- I compiti, le funzioni, le prerogative ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono quelli previsti dal Codice Civile per i Collegi Sindacali, in quanto applicabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha anche le funzioni di revisore contabile. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede altresì, ai sensi dell’art. 2429, 2° comma del Codice Civile, a riferire all’Assemblea dei soci sui risultati della gestione.
- Al Collegio dei Revisori dei Conti può essere riconosciuta una indennità di carica deliberata dal Consiglio Direttivo.
- I Componenti del Collegio che siano Soci del C.U.S. non esercitano il diritto di voto su delibere per le quali l’Organo di controllo abbia espresso pareri.
TITOLO V – Patrimonio, Mezzi e Personale
ARTICOLO 22
Patrimonio
- Il patrimonio del C.U.S. è costituito dai beni mobili e immobili di cui l’Associazione sia proprietaria o di cui abbia la disponibilità a qualsiasi titolo.
ARTICOLO 23
Mezzi finanziari
- Per il conseguimento delle finalità istituzionali il C.U.S. INSUBRIA si avvale dei seguenti mezzi:
- contributi annuali versati dai soci e dai tesserati a norma del presente statuto;
- contributi previsti da leggi dello Stato, delle Regioni, delle Province e delle Province Autonome, o concessi da altri Enti o da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, dalle Federazioni Sportive o dalle Discipline Sportive Associate per i rispettivi sport, nonché i proventi comunque derivanti al C.U.S.INSUBRIA dall’esercizio delle sue attività;
- le donazioni, i legati e i lasciti, i rimborsi e i proventi comunque conseguiti dalle attività;
- ogni altro tipo di
- I fondi occorrenti per l’ordinaria gestione sono depositati in c/c presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo, intestati a nome del C.U.S. INSUBRIA. I documenti contabili per le movimentazioni finanziarie in entrata e in uscita necessari per i prelievi, le erogazioni ed i versamenti sono firmati dal Presidente o, in caso di necessità, dal Vicepresidente Vicario.
ARTICOLO 24
Bilancio e Conto Consuntivo
- L’esercizio finanziario del C.U.S. INSUBRIA comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- Per la gestione del C.U.S. INSUBRIA è compilato un apposito Bilancio di Previsione annuale corrispondente alla durata dell’esercizio finanziario ed articolato per fonti di entrata e destinazioni di spesa dettagliandole per categorie merceologiche omogenee.
- Il Bilancio Consuntivo annuale, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico articolato in fonti di entrata (ricavi) e destinazioni di spesa (costi) e dalla Nota Integrativa (Relazione Finanziaria), viene integrato dalla Relazione Tecnico-Morale del Presidente e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; il Bilancio è annualmente sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
- Entro il 30 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il Bilancio di Previsione relativo all’anno seguente.
- Nel caso di Avanzo/Disavanzo di Gestione, il Consiglio Direttivo dovrà indicare per l’approvazione dell’Assemblea le modalità di utilizzo dell’Avanzo, che dovrà essere destinato a favore delle attività istituzionali, o le disponibilità finanziarie destinate alla copertura del Disavanzo negli esercizi futuri;
- Ai sensi di quanto disposto dall’art. 45, comma 5 dello Statuto federale, la documentazione di cui ai precedenti commi viene trasmessa a FederCUSI.
ARTICOLO 25
Personale
- Il U.S. INSUBRIA svolge le proprie attività avvalendosi:
- di personale dipendente, assunto e mantenuto nel rispetto della vigente normativa di legge e nel rispetto del C.C.N.L. IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE..
- di personale assunto e mantenuto a tempo determinato ovvero in altre forme consentite dalla vigente normativa di legge e nel rispetto del C.C.N.L. IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE, ove applicabile, non aventi carattere di stabilità;
- di collaboratori amatoriali, vale a dire soggetti tesserati del C.U.S. INSUBRIA che, secondo quanto consentito dalla vigente normativa pro tempore spontaneamente e per finalità amatoriali mettono a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere le attività del C.U.S. INSUBRIA di cui all’art. 2, così come prescritto dall’art. 9, comma 1, senza diritto a percepire alcuna remunerazione o indennità né altra utilità anche a titolo indiretto e per i quali il C.U.S. sostiene solo il costo relativo alla assicurazione.
ARTICOLO 26
Scritture sociali
- Il Presidente del C.U.S. è responsabile della tenuta, del tempestivo aggiornamento e della conservazione del/i:
- libro Soci;
- libro Verbali dell’Assemblea;
- libro Verbali del Consiglio;
- registri e scritture contabili, compreso libro inventario;
- libro protocollo o mezzi equipollenti per l’archiviazione della corrispondenza in arrivo e in
- Il Presidente del Collegio dei Revisori è responsabile della tenuta, del tempestivo aggiornamento e della conservazione del libro Verbali del Collegio.
TITOLO VI – Disposizioni finali
ARTICOLO 27
Scioglimento, cessazione, estinzione del C.U.S. INSUBRIA
- Il recesso, l’esclusione da FederCUSI e qualunque altra causa che comporti la perdita della qualifica di federato a FederCUSI, determinano lo scioglimento coattivo del C.U.S.. In ogni caso nelle more dell’esperimento di tutti gli adempimenti conseguenti allo scioglimento, l’ASD non potrà utilizzare la denominazione C.U.S. e non potrà proseguire i rapporti attivi e passivi con Università, Enti, Amministrazioni, Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate contratti in ragione dell’essere stati federati a FederCUSI.
- Lo scioglimento volontario, la cessazione o l’estinzione del C.U.S. sono deliberati dall’Assemblea Straordinaria dei soci, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con l’attribuzione dei poteri, anche al fine di garantire l’adempimento delle obbligazioni convenzionali con l’Università di riferimento o la loro risoluzione consensuale.
- Il patrimonio residuo alla fine della liquidazione sarà devoluto ai soli fini sportivi, in conformità a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente.
- L’Assemblea Straordinaria, ai fini di cui al precedente comma 1, sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno 4/5 dei soci.
ARTICOLO 28
Commissariamento
- Il C.U.S. INSUBRIA, i suoi Soci e i suoi Tesserati, prendono atto ed accettano che per come previsto al precedente art. 1, commi 5 e 7, al fine di garantire l’effettiva realizzazione di quanto previsto dal medesimo art. 1, commi 1 e 8 ed al fine di non realizzare le condizioni di cui all’art. 1, comma 4, per quanto stabilito al presente Statuto e fermo quanto stabilito dall’art. 3, comma 1 e 2 in materia di autonomia del C.U.S. rispetto a FederCusi, accetta espressamente ed irrevocabilmente la disciplina di cui all’art. 42 dello Statuto FederCusi garantendo la massima collaborazione con gli organi commissariali.
- FederCusi, nelle ipotesi di cui al precedente art. 27, comma 1, al fine di garantire l’adempimento delle obbligazioni nei confronti dell’Università di riferimento, dispone il commissariamento del CUS per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle relative convenzioni, ovvero alla loro risoluzione consensuale. Gli effetti di cui all’art. 27 comma 1, restano sospesi fino alla conclusione del commissariamento.
ARTICOLO 29
Controversie
- Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il C.U.S. INSUBRIA e FederCUSI, il C.U.S. INSUBRIA ed altri C.U.S., tra il C.U.S. INSUBRIA ed i suoi Soci e i Tesserati, ovvero tra i Soci e i Tesserati del C.U.S. INSUBRIA a qualsiasi titolo, purché inerenti il rapporto federativo-associativo, ivi comprese le controversie relative all’interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti federali, nonché le controversie di natura patrimoniale, si fa espresso rinvio agli artt. 32 e ss. dello Statuto di FederCUSI.
ARTICOLO 30
Normativa applicabile
- Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.
ARTICOLO 31
Norme finali
- Il regolamento di attuazione dello Statuto del C.U.S. è approvato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei componenti e deve essere trasmesso a FederCUSI per le verifiche di merito normativo e per la sua approvazione. I Regolamenti interni di funzionamento del C.U.S. approvati dal Consiglio Direttivo entrano in vigore dalla data della delibera e devono essere ratificati dall’Assemblea soci nella prima riunione utile.